I meccanismi di incentivazione di cui ai DM 5 luglio 2012, DM 6 luglio 2012, DM 23 giugno 2016 e DM 4 luglio 2019 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.Lgs. 28/2011.
In particolare, al comma 3, lettera c, di detto articolo, è previsto che gli incentivi possano essere cumulabili con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Il cosiddetto “super/iper-ammortamento per i beni strumentali”, che, ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, consente la maggiorazione del costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi quali macchinari e apparecchiature andando a incidere sull'imponibile del bilancio delle imprese, è equiparabile a una “detassazione del reddito d'impresa”. Essa, pertanto, è compatibile con le condizioni di cumulabilità di cui all'articolo 26 sopra richiamate.